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A quale tassazione è soggetta una società a Malta?

Malta è stato membro dell'UE dal Maggio 2004 e pertanto il sistema fiscale societario maltese è conforme alle norme europee. Questo rende le società maltesi un ottimo strumento per il commercio internazionale, investimenti e servizi finanziari. Malta di gran lunga offre un sistema vantaggioso per le imprese (onshore poichè all’interno della UE) e gli investimenti europei e initernazionali, fornendo una solida base di pianificazione internazionale per la internazionalizzazione delle imprese registrate Malta e, dunque, per i suoi azionisti.

Prima del Gennaio 2007, il diritto maltese ha permesso la formazione di International Trading Companies (ITC) e International Holding Companies che limitava i vantaggi fiscali delle imprese maltesi solo se facenti capo agli azionisti non residenti. Tuttavia la legislazione Maltese relativa all’imposta societaria sul reddito è stata immediatamente aggiornata per rimuovere la discriminazione tra azionisti locali e non residenti e tali modifiche legislative a sua volta approvate dalla Commissione Europea.

A partire, dunque, dal 2007, le società maltesi, società onshore che usufruiscono della possibilità di pagare le proprie imposte globali a Malta alla normale aliquota d’imposta societaria del 35% degli utili (Corporate Tax), usufruiscono inoltre di significativi rimborsi d'imposta in base al regime fiscale di imputazione a prescindere dalla residenza dei soci. Il sistema di rimborso fiscale delle società maltesi è conosciuto come “6/7th refund”: il che significa, in parole semplici, che le società maltesi, dopo aver pagato le tasse societarie al 35% e distribuito i dividendi ai soci, sono legittimate a richiedere un rimborso fiscale del 30% sul 35% versato (quindi un aliquota finale del 5%) ricorrendone i requisiti. Il rimborso è del 25% sul 35% versato (quindi un aliquota finale del 10%) su royalties e altri diritti di proprietà intellettuale.

Questo presenta favorevoli opportunità di pianificazione fiscale internazionale per:

- dividendi percepiti da un'azienda in partecipazione (si pensi alle Holding di diritto maltese che acquisiscano tutte le quote di una Srl italiana); a Malta non vi sono infatti “witholding taxes” sui dividendi;

- plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazione (“capital gains exemption infra companies groups”);

- reddito passivo (interessi, canoni, royalties di brevetti e marchi, etc.).

Inoltre il sistema di imputazione della tassazione a Malta è un sistema di imputazione integrale, secondo cui l'imposta pagata dalla società funge come un credito agli azionisti quando le distribuzioni sono fatte agli azionisti stessi. Imposta sulle società del 35% è disponibile come credito agli azionisti dopo aver ricevuto dividendi da parte della società (in altre parole, i dividendi ricevuti dagli azionisti non si cumulano con altro reddito degli stessi azionisti e non sono imponibili).

La definizione di società (e quindi il relativo regime fiscale), inoltre, è stata ampliata per includere le cd. “PEs” (maltese branches of overseas companies ovverso sedi maltesi di società estere) istituite a Malta: le imprese, che pur non essendo residenti a Malta, svolgono attività a Malta e a condizione che tali società sono comunque registrate con le autorità fiscali locali.

Per maggiori informazioni sul Company Law e  Corporate Tax maltesi, si rimanda al sito dell’MFSA (http://www.mfsa.com.mt/)

Esiste una convenzione bilaterale contro le doppie imposizione tra l’Italia e Malta?

Si,  Malta ha ratificato circa 70 convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione, tra cui la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Tale convenzione venne firmata a La Valletta il 16 luglio 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 174 del 24 giugno 1983) ed è entrata in vigore l'8 maggio 1985.

Esistono tasse doganali da corrispondere per le spedizioni tra Italia e Malta?

No. Anche relativamente alla giurisdizione maltese, i dazi alle frontiere da e verso tutti i Paesi UE sono ormai un retaggio del passato. Anche a Malta, è previsto un sistema di tassazione uniforme dei dazi per ciò che attiene alle importazioni da Paesi extra UE.

Per ulteriori dettagli http://europa.eu/pol/cust/index_it.htm

Una Ltd paga sempre le imposte a Malta?

Le società che sono residenti e domiciliate a Malta sono tassabili a Malta per il loro intero reddito globale. D'altra parte, le società che sono o domiciliate (ma non residenti) a Malta o residenti (ma non domiciliate) a Malta sono tassabili gli utili fatti a Malta e su qualsiasi reddito estero ricevuto a Malta. Le plusvalenze di provenienza estera, invece, non sono imponibili a Malta, anche se gli utili vengono ricevuti a Malta.

Ai fini delle imposte sul reddito maltesi, una società è residente a Malta se è registrata a Malta o in caso di esercizio del controllo e della gestione del business a Malta. Sebbene il 'domicilio' societario non è esattamente definito nella relativa legislazione maltese, esso è inteso essere il paese di incorporazione della società. Pertanto, con esclusivo riguardo alla legislazione societaria maltese, una società costituita a Malta è considerata residente e domiciliata a Malta. Mentre una società costituita al di fuori Malta, ma che ha il suo controllo e gestione a Malta sarà considerata come residente, ma non domiciliata a Malta.

La situazione è leggermente diversa quando si guarda al diritto internazionale e alle convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione. Trattati che si basano sul modello di convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). In conformità al modello di convenzione OCSE, una società che è residente di due Stati contraenti in base alla legislazione interna di tali stati, saranno considerati essere residenti nello stato in cui è situata la sua sede di direzione effettiva (management). Pertanto, anche se la legislazione nazionale maltese considera tutte le società costituite a Malta essere residenti a Malta, sarebbe suggeribile considerare la sede della direzione effettiva di tale entità per determinare in quale Stato contraente la società può essere considerata residente.

 

Gli amministratori di una Ltd maltese sono di per sé soggetti all’obbligo di pagamento di contributi previdenziali minimi.

No, se gli amministratori non percepiscono alcuna remunerazione non è previsto alcun obbligo di pagamento di contributi previdenziali minimi.

E’ necessaria l’assunzione di dipendenti?

No. L’assunzione di personale è certamente consentita ma non è affatto necessaria.