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In Inghilterra la materia successoria potrebbe essere distinta in due principali argomenti: The Law of intestate succession (la successione legale) e The Law of Wills (la successione testamentaria).

Le principali norme in materia di successione ab intestata sono contenute nell’Administration of Estate Act, 1925. Si ha questo tipo di successione quando il defunto non lascia un testamento o lascia un testamento invalido.

Non è necessaria alcuna accettazione della successione. Tuttavia i beneficiari delle quote del defunto hanno la facoltà di rinunciare alla propria quota spettante, caratteristica che lo avvicina al modello italiano.

La divergenza forse più rilevante tra l’ordinamento italiano e inglese riguarda le norme che disciplinano le quote ereditarie spettanti ai familiari, e in particolare le quote di riserva riconosciute ai coniugi del defunto indipendentemente dalle sue disposizioni testamentarie, escluso nel diritto inglese.

Qui la legittima non esiste, eppure in alcuni casi possiamo imbatterci in qualcosa di simile. Con il New Zeland Family Protection Act, 1908 si attribuì al giudice un potere discrezionale di attribuzione di parte dei beni relitti ai soggetti pretermessi; questo principio è stato esteso in Inghilterra nel 1938, oggi regolato dal Provision for family and Dependans Act,1975; oggi se il testatore muore domiciliato in Inghilterra: il coniuge, uno dei figli, o qualunque soggetto che immediatamente prima della morte del defunto veniva da questi mantenuto, ha la facoltà di rivolgersi al tribunale sulla base del fatto che le disposizioni relative al patrimonio del defunto messe in atto per mezzo del suo testamento o della legge relativa alla successione legittima siano tali da non garantire al richiedente un sostentamento economico sufficiente. Il tribunale può quindi disporre pagamenti di quote nette del patrimonio, o trasferimento di proprietà.

Diverso è il caso della successione testamentaria; il testamento è l’espressione di una persona delle volontà a cui intende dare effetti dopo la sua morte.

Il defunto può lasciare un solo testamento, ma può formare un atto supplementare a questo con l’intenzione che lo sia (Codicil).

La successione in Inghilterra è disciplinata dal diritto dello stato in cui il defunto aveva il proprio domicilio al momento della morte. Questo concetto di domicilio non coincide con quello previsto nei sistemi continentali, né con il concetto di nazionalità: per domicilio scelto si intende quello acquisito in seguito alla residenza nel nuovo paese e all’intenzione di risiedere lì permanentemente o per un lasso di tempo illimitato. In Inghilterra, inoltre, non vige il principio romanistico dell’universalità della successione e questo comporta come conseguenza una pluralità delle successioni. Tale principio è basato sulla separazione tra proprietà mobiliare e proprietà immobiliare: ai beni mobili viene applicata la legge dell’ultimo domicilio o dell’ultima cittadinanza del de cuius, ai beni immobili la lex rei sitae. Una delle conseguenze più rilevanti è che qualora l’asse ereditario ricomprenda beni immobili siti in Stati diversi, si potranno avere tante leggi regolatrici della successione quanti sono i luoghi in cui si trovano i beni stessi.

Per ulteriori informazioni in materia di successioni mortis causa italiane e internazionali chiama il numero +39 02 36 63 86 10.